PROPOSTE SUI CRITERI E I PARAMETRI DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
Prot. n. 10429 del 16/6/2015
Al Sig. Ministro
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini
Adunanza dell’11 giugno 2015
Oggetto: Approfondimento della analisi e proposta per la definizione di criteri e
parametri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale dopo le modifiche introdotte dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTO l’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce l’Abilitazione
Scientifica Nazionale (ASN);
VISTE le modifiche introdotte con l’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90,convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
CONSIDERATO che tali modifiche assegnano al Ministro il compito di definire con
suo decreto, sentiti il CUN e l’ANVUR, criteri e parametri, differenziati per funzione e
per settore concorsuale, sulla base dei quali la commissione dovrà esprimere il proprio
motivato giudizio per l’attribuzione dell’abilitazione;
VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, sui criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale
per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
RICHIAMATE le definizioni di criteri, parametri, indicatori e valori di
riferimento1enunciate dal CUN il 24 maggio 2011 nella proposta su «Criteri e parametri
per la valutazione ai fini di cui all’art.16, comma 3, lettere a) e h) della legge 30
dicembre 2010, n. 240» , in parte recepite dall’articolo 1, comma 1, lettere m), n), o),
del DM 76/2012;
CONSIDERATO che la definizione dei parametri non può prescindere dalla definizione
degli indicatori atti a misurarli e dei relativi valori di riferimento;
VISTO il documento “Analisi e proposte per la definizione di criteri e parametri per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale” approvato dal CUN nell’adunanza del 18 febbraio
2015;
AL FINE di contribuire costruttivamente all’elaborazione di criteri, parametri, indicatori
e valori di riferimento, necessaria per l’emanazione dei decreti attuativi alla legge e
quindi per un rapido riavvio delle procedure per il conseguimento dell’ASN,
SOTTOPONE
all’attenzione delle competenti sedi istituzionali le seguenti
PROPOSTE SUI CRITERI E I PARAMETRI
DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
Il CUN ha più volte richiamato come obiettivo dell’ASN sia individuare i soggetti in
possesso di un profilo scientifico adeguato alla partecipazione ai successivi
1Per “criteri” si intendono elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non
necessariamente misurabile.
Per “parametri” si intendono quei particolari elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi
possono essere valutati mediante il risultato di una misura.
Per “indicatori” si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la
misurazione dei parametri.
Per “valori di riferimento” si intendono quei particolari valori degli indicatori da adottare come soglie il cui
superamento appare necessario (anche se non sufficiente) ai fini del conseguimento di una valutazione positiva.”
procedimenti di chiamata su posizioni di professore associato o ordinario.
Il giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato ai fini del conseguimento
dell’ASN è di esclusiva responsabilità della Commissione giudicatrice,che deve operare
in completa autonomia. La Commissione ha però la responsabilità di rispondere non
solo alle legittime esigenze del candidato, ma anche a quelle, altrettanto cogenti, di tutta
la comunità scientifica nazionale e internazionale e dell’intero sistema universitario.
Dovrà quindi formulare un giudizio basato su un esame del curriculum e della quantità e
qualità della produzione scientifica del candidato che sia attento, motivato e rispettoso
delle individualità della ricerca e, al tempo stesso, obiettivo e allineato agli standard
internazionali.
A questo fine è quindi utile che il giudizio della Commissione sia assistito da criteri e
parametri di valutazione e, laddove definibili e definiti, da indicatori e valori di
riferimento, anche se, in nessun caso, questi dovranno diventare strumenti per un
giudizio automatico e acritico sul curriculum e sull’attività scientifica di ciascun
candidato all’abilitazione, come del resto è previsto dalla legge2.
Ai fini dell’espressione del giudizio, al principio generale3già presente nella normativa
devono essere aggiunti criteri e parametri specifici per ciascuna fascia e relativi alla
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli. Il CUN ritiene che l’elenco dei criteri e dei
parametri contenuto negli articoli 4 e 5 del DM 76/2012 sia largamente condivisibile ma
che, alla luce dell’esperienza delle prime tornate dell’ASN e sulla base delle definizioni
sopra richiamate, meriti di essere razionalizzato e integrato.
Il CUN ritiene tuttavia necessario un profondo ripensamento degli indicatori relativi ai
parametri volti a misurare l’impatto quantitativo e qualitativo della produzione
scientifica dei candidati, a partire dalla netta distinzione, introdotta dal DM 76/2012, tra
le aree cosiddette bibliometriche e non-bibliometriche.
Per le aree bibliometriche questi indicatori erano: i) il numero di articoli su rivista
pubblicati negli ultimi dieci anni; ii) il numero di citazioni normalizzato per età
accademica; iii) l’h contemporary. Per le aree non bibliometriche erano: i) il numero di
libri pubblicati negli ultimi dieci anni; ii) il numero di articoli su rivista e capitoli di
libro pubblicati negli ultimi dieci anni; iii) il numero di articoli su riviste di classe A
pubblicati negli ultimi dieci anni.
Il CUN ritiene che debba essere intrapresa un’azione innovativa per superare questa
distinzione che, enfatizzando – soprattutto per alcune aree – criteri rigidamente
bibliometrici,ha introdotto una difformità interna nel sistema universitario e creato
un’artificiosa divisione della cultura in due ambiti separati, almeno per quanto riguarda
la valutazione della maturità scientifica di un candidato all’abilitazione.
Esiste un’unica cultura scientifica in senso lato, declinata però in molteplici aree e
settori disciplinari, per cui la suddivisione in due ambiti è allo stesso tempo troppo e
troppo poco, e risulta anche inefficace. Lo dimostrano le eccezioni già introdotte e le
molte altre ragionevolmente chieste da parte di settori interdisciplinari o di frontiera che
mal si ritrovano nella bipartizione operata.
Inoltre, al fine di giungere alla formulazione di un giudizio per quanto possibile
oggettivo e motivato, il CUN ritiene che esso non debba essere irrigidito su pochissimi
indicatori numerici che, in nessun modo, possono descrivere la complessità di una
carriera di ricerca ma che, al contrario, sia più opportuno identificare una pluralità di
indicatori atti a valutare i vari aspetti della produzione scientifica di ogni candidato.
Il Consiglio Universitario Nazionale propone quindi che siano individuati indicatori di
carattere generale, comuni a tutte le aree, ai quali andrebbe poi affiancata una pluralità
di indicatori più specifici atti ad assistere la Commissione, nella prosecuzione dei lavori,
per formulare un giudizio motivato supportato da criteri oggettivi e inquadrati nelle
abitudini di pubblicazione e valutazione delle comunità scientifiche nazionali e
internazionali di riferimento.
Occorre aggiungere che, all’interno di ciascuna area, può esistere una grande varietà di
usi e abitudini consolidate per quanto riguarda le pubblicazioni e i prodotti della ricerca.
Indicatori accettati come significativi, pur con gli inevitabili limiti, in un settore
risultano poco significativi in un altro settore. A maggior ragione questo è vero per le
aree non bibliometriche, alle quali non si adatta per nulla gran parte dell’apparato
bibliometrico adottato per alcune aree scientifiche.
Si osservi però che alcune tipologie di indicatori della quantità o della qualità della
produzione scientifica sono storicamente comuni a tutte le comunità, al di là di diversi
valori di riferimento fondati sulle consuetudini scientifiche di ciascun settore.
Un indicatore comune a tutte le aree è, ad esempio,la quantità del lavoro di ricerca
svolto e pubblicato, anche in relazione al grado di proprietà dei singoli prodotti, sia
nell’intera carriera, sia nel periodo immediatamente precedente il giudizio di
abilitazione, allo scopo di conferirla a chi sia tuttora attivo nella ricerca e non a chi lo
sia stato solo in tempi lontani. Lo stesso può dirsi dell’importanza che tutte le aree
annettono alla continuità nel tempo dell’attività di ricerca.
Altrettanto importante è la valutazione della qualità della produzione scientifica. Deve
rimanere fermo il principio che è impossibile ridurre la sua valutazione al calcolo di uno
o più indicatori:non può pertanto essere aggirata l’espressione di un parere autonomo,
responsabile ed esperto da parte della Commissione. D’altra parte è condiviso in tutte le
comunità scientifiche il principio che la collocazione editoriale di un lavoro di ricerca è
un primo indice della sua qualità.
Il CUN ritiene insomma che si possa pervenire, dopo un’approfondita analisi dei molti e
seri problemi sottesi, all’individuazione di alcuni indicatori di base, comuni a tutti i
settori concorsuali e largamente condivisi dall’intera comunità accademica, e dei relativi
valori di riferimento, specifici invece per ciascun settore concorsuale e differenziati per
fascia, il cui superamento possa fornire un primo giudizio di massima sull’ammissibilità
di un candidato al conseguimento dell’abilitazione.
Tali valori di riferimento dovrebbero comunque corrispondere a livelli qualitativi e
quantitativi di produzione scientifica che non escludano artificialmente persone attive
nella ricerca o addirittura interi sotto-settori che posseggono modalità di pubblicazione
diverse dal resto del settore. Il CUN osserva a tale proposito che dovrebbe essere resa
preventivamente nota l’intera distribuzione dei valori degli indicatori prescelti al fine di
poterne valutare l’attendibilità e individuarne valori di riferimento adeguati.
Il superamento di opportuni valori di riferimento predeterminati è percepito ormai come
una prima garanzia di oggettività del risultato della procedura di abilitazione, di natura e
valore pubblici. Di certo, però,il superamento dei valori di riferimento di pochi
indicatori numerici non può in alcun modo descrivere la complessità di una carriera di
ricerca e quindi non potrà né dovrà sostituire quel motivato giudizio,prescritto dalla
legge,fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso
dalla Commissione sulla base di criteri e parametri.
In conclusione, il CUN ritiene che tale giudizio debba essere motivato oggettivamente
sulla base di una pluralità di indicatori. L’identificazione di questi indicatori, all’interno
di ciascun settore concorsuale, consentirà alla Commissione di valutare l’attività
scientifica del candidato e formulare un giudizio sulla base di parametri oggettivi e
coerenti con le consuetudini di produzione e valutazione scientifica delle comunità
nazionali e internazionali di riferimento.
IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)