Codice SISEF per una corretta comunicazione

Art. 1 – Attività di comunicazione nella SISEF

I Soci e gli aderenti ai gruppi di lavoro (di seguito “GdL” ) della Società Italiana di Selvicoltura e Ecologia Forestale (SISEF) svolgono attività di comunicazione e divulgazione dei risultati delle loro ricerche scientifiche o di altre informazioni ritenute rilevanti per la Società (ad es., eventi, notizie, ricerche condotte da altri scienziati) a nome della SISEF, via mezzi a stampa, radiotelevisivi e online, ricorrendo a risorse proprie o utilizzando i canali di comunicazione ufficiali della SISEF. L’obiettivo generale delle attività di comunicazione della SISEF è la diffusione della “cultura forestale” nella Società e tra il grande pubblico in Italia, ovvero di una maggiore consapevolezza del patrimonio forestale italiano, del ruolo delle foreste come fornitori di servizi ecosistemici, delle pratiche e degli obiettivi della Gestione Forestale Sostenibile, e del suo ruolo nella promozione dello sviluppo economico, ecologico e Sociale, e nella mitigazione dei cambiamenti climatici e dei pericoli naturali.

Art. 2 – Gruppo di Lavoro Comunicazione

Per le finalità di cui all’art. 1, la SISEF ha istituito un GdL Comunicazione con l’obiettivo di fornire supporto, consulenza e coordinamento alle attività di comunicazione dei Soci e dei GdL SISEF, di elaborare una strategia di comunicazione della Società, di promuovere iniziative di comunicazione esterna, e di gestire i canali di comunicazione esterna della SISEF (sito web e profili sui Social media).

Art. 3 – Destinatari

I Destinatari del Codice SISEF per una corretta comunicazione (di seguito “Codice”) sono i Soci e gli aderenti SISEF, compresi coloro non iscritti alla Società, come identificati sulle pagine web dei GdL (https://sisef.org/gdl/), che operano nel campo della comunicazione a nome e/o su mandato della Società.

Art. 4 – Scopo del Codice

Il Codice ha l’obiettivo di comunicare ai propri Destinatari i valori ed i principi di comportamento cui gli stessi debbono attenersi nello svolgimento delle attività di comunicazione svolte a nome e/o per conto della SISEF e nei rapporti con i soggetti con cui la SISEF si relaziona. Per loro natura, le disposizioni contenute nel Codice non possono contemplare ogni comportamento o situazione, ma sanciscono valori e pongono criteri di condotta generali la cui osservanza e attuazione sono affidate al senso di responsabilità e alla capacità interpretativa dei Destinatari, fatta salva la verifica disciplinare dei comportamenti nei casi applicabili. I Destinatari sono, in ogni caso, tenuti a rispettare le regole di deontologia proprie dei rispettivi ruoli professionali, anche laddove applicabili solo per analogia.

Art. 5 – Garanzia della libertà di espressione

Le attività di comunicazione eseguite a nome o per conto di SISEF dai Gruppi di lavoro, gruppi di Soci o singoli Soci sono preventivamente concordate con il Presidente (cfr. Regolamento SISEF, art. 9).

Le attività di comunicazione svolte a nome della SISEF dai Soci o dagli aderenti non ledono o interferiscono con il diritto all’iniziativa di comunicazione individuale o istituzionale dei singoli Soci o singoli aderenti. Il GdL Comunicazione offre supporto alla comunicazione di iniziativa individuale o istituzionale dei Soci della SISEF, qualora questo venga richiesto, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità.

Art. 6 – Principio di coerenza

Il contenuto delle attività di comunicazione a nome della SISEF è coerente con i valori e gli scopi Sociali della SISEF e non deve cagionare danno di immagine alla Società. I contenuti delle attività di comunicazione svolte a nome della SISEF sono coerenti tra di loro e tendono, per quanto possibile, alla non contraddittorietà, anche nei riguardi dei contenuti di iniziative di comunicazione esterne di cui la SISEF condivide obiettivi e messaggi. 

Art. 7 – Prestazioni economiche

Le attività di comunicazione a nome della SISEF sono svolte dei Soci o degli aderenti senza fini commerciali. Eventuali rimborsi o compensi per attività di comunicazione svolte a nome di SISEF dovranno essere preventivamente discussi nell’ambito del Consiglio. Tali contributi sono depositati presso la Società che li amministra, attraverso il suo Segretario, d’accordo con il coordinatore del Gruppo (cfr. Statuto SISEF, art. 13). Un’aliquota del 10% di ciascun contributo è devoluta alla cassa Sociale per le spese di amministrazione (cfr. Regolamento SISEF, art. 10).

Art. 8 – Principio di leale collaborazione

I Soci e gli aderenti che, individualmente o negli enti che rappresentano, si trovano in competizione tra di loro operano nelle attività di comunicazione a nome SISEF in base a un principio di leale collaborazione.  Qualora un Socio o un aderente ai GdL si trovi in conflitto di interesse o ritenga di non poter osservare questo principio è tenuto a segnalarlo al Coordinatore del proprio GdL o al Consiglio Direttivo della Società, e ad astenersi dal partecipare all’attività di comunicazione che lo pone nella condizione di evidente conflitto di interesse.

Art. 9 – Principio di responsabilità

Le attività di comunicazione della SISEF avvengono nel rispetto delle norme civili, penali e deontologiche circa la tutela della privacy, del segreto professionale, del diritto all’immagine e della proprietà intellettuale, attraverso l’uso di ogni mezzo utilizzato, ivi compresi i Social media. In particolare, si ricorda che le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore non possono essere riprodotte senza le necessarie autorizzazioni scritte. Inoltre, è vietato ai Destinatari di utilizzare o alterare, in qualsiasi forma e/o modo e a qualsiasi scopo, beni o oggetti protetti da un diritto di proprietà intellettuale, senza il consenso dei titolari del diritto e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

Art. 10 – Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale delle comunicazioni originali prodotte dai Soci o dagli aderenti che operano in nome e/o su mandato della Società appartiene alla SISEF. I Soci e gli aderenti che svolgono attività di comunicazione in nome e/o su mandato della SISEF sono tenuti a menzionare esplicitamente la SISEF tra le loro affiliazioni.

Art. 11 – Principio di libera comunicazione

La SISEF interagisce con Enti pubblici e/o soggetti privati di qualsiasi natura secondo un principio di corretta informazione scientifica, scevra da discriminazioni e da condizionamenti. Ogni attività di comunicazione svolta in nome e/o per conto della SISEF su mandato di Enti pubblici o soggetti privati deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che la valuta esclusivamente secondo la coerenza di contenuti tra la comunicazione dell’Ente / soggetto privato e quella della SISEF. I Soci o gli aderenti coinvolti in queste attività valutano la non sussistenza di conflitti di interesse con il soggetto committente secondo quanto specificato dall’art. 7.

Art. 12 – Principio di qualità della comunicazione

Le attività di comunicazione della SISEF perseguono e garantiscono la buona qualità della comunicazione scientifica attraverso l’osservanza dei seguenti principi: (a) veridicità, correttezza e massima accuratezza scientifica; (b) verificabilità delle informazioni; (c) trasparenza e tracciabilità delle fonti utilizzate; (d) linguaggio chiaro e commisurato alla specifica natura dei destinatari delle attività di comunicazione; (e) partecipazione attiva dei destinatari e degli stakeholder alla comunicazione. Per dare atto a questi principi, la SISEF valorizza le competenze dei suoi membri, coinvolgendo prioritariamente nelle singole attività di comunicazione i Soci o gli aderenti più competenti per gli aspetti specifici trattati da tali attività.

Art. 13 – Approvazione del Codice

Il presente Codice entra in vigore a partire dal momento dell’approvazione unanime da parte del Consiglio Direttivo della SISEF. Variazioni al Codice possono essere suggerite dai membri del Consiglio Direttivo, dai Coordinatori dei GdL, o da almeno 1/10 dei Soci della SISEF, approssimati per eccesso, e devono essere approvate all’unanimità dal Consiglio Direttivo SISEF.

Art. 14 – Adesione al Codice

L’adesione al Codice si intende espressa mediante il rinnovo dell’iscrizione annuale alla SISEF o, per gli aderenti ai GdL non iscritti alla Società, mediante l’invio della candidatura all’adesione al GdL di pertinenza. L’approvazione del Codice da parte del Consiglio Direttivo genera automaticamente l’adesione a esso di tutti i Soci e aderenti. La rinuncia all’adesione al Codice può essere comunicata in forma scritta al Presidente SISEF o al Coordinatore di ciascun GdL, e determina automaticamente la cessazione dello stato di Socio SISEF o, per gli aderenti non iscritti alla Società, dello stato di aderente al GdL.

Art. 15 – Modalità di attuazione

Il Consiglio Direttivo si impegna a promuovere la conoscenza del Codice presso i suoi Destinatari, a recepire il loro contributo nell’aggiornamento dei suoi contenuti e a predisporre strumenti idonei ad assicurare la piena ed effettiva applicazione del Codice stesso. Il Codice è pubblicato sul sito web della SISEF e messo a disposizione di ciascun Destinatario e di tutti coloro che entrano in rapporti con la SISEF e i suoi GdL.

Art. 16 – Organi di vigilanza e violazioni al Codice

Il Comitato per la Comunicazione (di seguito “Comitato”) è formato da tre membri della Società nominati dal Consiglio Direttivo SISEF e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Il Comitato esercita la vigilanza sull’osservanza del Codice per quanto riguarda le norme di comportamento nei confronti dei rapporti esterni (artt. 6-9 del Codice). Le ipotesi di violazione al Codice sono rilevate direttamente dal Comitato o ad esso notificate da qualsiasi Socio SISEF. Il Comitato può respingere la segnalazione, o notificarla in forma scritta al Socio o aderente al GdL che l’ha commessa. Il Comitato può chiedere la riparazione della violazione a chi se ne sia reso responsabile, con decisione a maggioranza semplice. Esempi non esaustivi di riparazione sono la pubblicazione di una rettifica o la rimozione immediata delle comunicazioni responsabili di una violazione del Codice e/o di norme civili, penali o deontologiche. Il Comitato può comminare all’autore della violazione una sanzione, con decisione a maggioranza semplice. Le sanzioni sono commisurate alla gravità e alla frequenza delle violazioni e possono comprendere: (a) ammonizione scritta; (b) esclusione dell’autore della violazione dall’attività in cui si è determinata la violazione; (c) sospensione dell’autore della violazione dalle attività Sociali e/o dei GdL per un periodo da 30 a 180 giorni. Avverso le sanzioni comminate dal Comitato i membri possono inoltrare ricorso scritto al Consiglio Direttivo SISEF, che entro 15 giorni conferma o revoca la sanzione sentiti il Comitato e l’autore della presunta violazione. A fronte di gravi e reiterate violazioni, il Comitato può decretare la radiazione dal GdL o, per i Soci, proporre al Consiglio Direttivo la radiazione dalla e SISEF, disciplinata dall’art. 4 dello Statto e dall’art. 3 del Regolamento SISEF.

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