Statuto della Società


Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita la associazione culturale senza fini di lucro e a carattere scientifico denominata “Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale” (SISEF), con sede legale in Viterbo e sede operativa presso il domicilio del Presidente dell’associazione di volta in volta eletto.

Art. 2 – Scopo e Attività

L’associazione svolge le seguenti attività: promuove la diffusione della cultura scientifica forestale a livello nazionale e internazionale; incoraggia le ricerche e gli studi sulla struttura e la funzionalità degli ecosistemi forestali e sulla loro gestione sostenibile, ispirandosi ai principi dello sviluppo ecocompatibile e della conservazione della diversità biologica a livello genetico, di specie e di habitat; favorisce gli studi di dendrologia, di arboricoltura da legno, di pianificazione forestale, di agroselvicoltura e quelli inerenti la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento alle utilizzazioni forestali e alla tecnologia del legno e dei prodotti legnosi, e dei servizi ecosistemici, inclusi gli aspetti paesaggistici, sociali e culturali connessi al bosco e alle piantagioni forestali; incoraggia i rapporti tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale; si interessa dei connessi aspetti didattici e formativi a livello universitario e post-universitario; esplica la sua attività mediante i Gruppi di lavoro, le Assemblee, i congressi, simposi, seminari, incontri e pubblicazioni, anche in collaborazione con altre associazioni scientifiche italiane e internazionali; cura la pubblicazione di bollettini e/o periodici di carattere informativo e tecnico-scientifici, diffusi per via telematica; incoraggia la formazione e l’attività di sperimentazione di giovani ricercatori anche mediante borse di studio; partecipa a studi e ricerche, eventualmente finanziate con contratti o contributi da parte di Enti pubblici e privati e Organismi internazionali.

Art. 3 – Organi

Sono organi istituzionali dell’associazione:

  •  l’Assemblea
  •  il Consiglio
  •  il Presidente
  •  il Segretario
  •  il Collegio dei Revisori Contabili

Essendo la Società una associazione culturale senza fini di lucro, l’attività svolta da coloro che fanno parte degli organi istituzionali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate.

Art. 4 – Soci

L’associazione è aperta agli studiosi italiani e stranieri, interessati alle attività di cui all’art. 2, che accettino le finalità e il metodo dell’associazione quali risultano dal presente Statuto.
Le domande scritte di ammissione alla Società, indirizzate al Segretario, sono valutate dal Consiglio.
I Soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea, e alle sue deliberazioni mediante votazione, e a tutte le manifestazioni indette dall’associazione.
I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale e di rispettare le regole del presente Statuto. I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale annuale perdono il diritto di votare in Assemblea e di partecipare alle manifestazioni indette dall’associazione.
I Soci hanno la facoltà di scegliere almeno un Gruppo di lavoro in cui esplicare la propria attività.
La qualifica di Socio si perde: per dimissioni; per mancato pagamento della quota sociale annuale per due anni consecutivi; per radiazione, proposta a maggioranza assoluta dal Consiglio per gravi motivi e approvata dall’Assemblea con voto segreto e a maggioranza semplice.
Coloro che sono stati Presidenti dell’associazione sono considerati Soci benemeriti. I Soci benemeriti possono anche essere designati dall’Assemblea, con voto segreto e a maggioranza semplice, su proposta unanime del Consiglio. I Soci benemeriti hanno gli stessi diritti dei Soci ma non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo deliberante dell’associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e dai Soci benemeriti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno (entro il primo quadrimestre), per l’approvazione dei bilancio consuntivo (o rendiconto economico) dell’anno precedente e delle previsioni finanziarie.
L’Assemblea approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, predisposti dal Segretario, previa ratifica del Collegio dei Revisori Contabili e previa approvazione da parte del Consiglio.
L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con maggioranza semplice, tra i Soci iscritti almeno da un anno all’associazione e in regola con il pagamento della quota sociale annuale:

  • il Presidente
  • il Segretario
  • cinque Consiglieri che costituiscono il Consiglio della associazione
  • il Collegio dei Revisori Contabili

Il Presidente indice, di norma, un congresso ogni due anni, il cui programma è preparato dal Consiglio. Di norma, in occasione di tale evento ha luogo anche l’Assemblea per la elezione delle cariche sociali.
Il Presidente, il Segretario e i Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili per un solo biennio consecutivo.
Ogni due anni, di norma durante il congresso, l’Assemblea approva la relazione delle attività dell’associazione per il biennio decorso e il programma per il biennio seguente.
L’Assemblea ha il potere di decidere sullo scioglimento dell’associazione, secondo le modalità previste dall’art. 16.

Art. 6 – Assemblea: Validità della riunione e delle decisioni

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio delegato dal Presidente.
L’Assemblea è indetta in prima e seconda convocazione. La riunione è valida in prima convocazione se a essa prende parte almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione, se è presente almeno un quarto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente a nome del Consiglio; può anche essere convocata dal Vice-Presidente su delega del Presidente o da almeno quattro membri del Consiglio o da almeno un quarto dei Soci qualora ne presentino richiesta motivata.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno, la data e il luogo di riunione è inviato per iscritto (anche via fax, e‑mail o altre strumentazioni telematiche) ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Ove ne sussistano le condizioni, il Consiglio può decidere di consultare i Soci mediante votazione per corrispondenza (anche con mezzi telematici), che assumerà valore di Assemblea.
I Soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri Soci; nessuno può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre.
Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo per quanto previsto dagli artt. 15 e 16, sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.
Il verbale con il resoconto dell’Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario o da chi legittimamente li sostituisce ed è conservato nell’archivio dell’associazione. I Soci hanno il diritto di conoscere, su richiesta fatta al Segretario, gli ordini del giorno e le deliberazioni.

Art. 7 – Consiglio

Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Segretario e da cinque Consiglieri. Del Consiglio fa parte di diritto il Presidente uscente, denominato Past President, senza diritto di voto.
Alla prima riunione, il Consiglio, su proposta del Presidente, assegna la carica di Vice-Presidente dell’associazione a uno dei Consiglieri.
Il Consiglio provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, delibera l’ammontare della quota annuale di adesione all’associazione, esamina le richieste di ammissione dei Soci secondo il disposto dell’art. 14 e cura, insieme al Presidente, ogni altro aspetto della vita e dell’attività dell’associazione.
Il Consiglio presenta ogni due anni all’approvazione dell’Assemblea la relazione sull’attività svolta e il programma per il biennio successivo.

Art. 8 – Consiglio: Validità della riunione e delle decisioni

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio delegato dal Presidente.
La riunione del Consiglio è valida se a essa prendono parte almeno quattro membri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente; può anche essere convocato dal Vice-Presidente su delega dei Presidente o da almeno quattro membri del Consiglio che ne facciano richiesta scritta al Presidente, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione del Consiglio, con l’ordine dei giorno, la data e il luogo di riunione è inviato per iscritto (anche via fax, e-mail o altre strumentazioni telematiche) ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
Hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, come osservatori senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori Contabili.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali relativi alle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi legittimamente li sostituisce e sono conservati nell’archivio dell’associazione. I Soci hanno il diritto di conoscere, su richiesta fatta al Segretario, gli ordini del giorno e le deliberazioni.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’associazione, vigila sull’osservanza del presente Statuto e del Regolamento di cui all’art. 17, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio.
Il Presidente e il Segretario attuano le deliberazioni del Consiglio e concordano le decisioni in merito alla attività dell’associazione.

Art. 10 – Segretario

Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché la organizzazione e il funzionamento dei servizi: controllo della corrispondenza in entrata e in uscita, redazione dei verbali delle riunioni e dei rapporti biennali, mantenimento dei contatti con i Soci.
Inoltre, il Segretario cura la gestione finanziaria dell’associazione sulla base delle direttive dei Consiglio e, in particolare, la raccolta delle quote associative, la preparazione dei bilanci consuntivi annuali e delle previsioni finanziarie, e provvede ai pagamenti, ai versamenti contributivi e fiscali, e a quant’altro necessario per il corretto funzionamento dell’associazione dal punto di vista amministrativo e fiscale.

Art. 11 – Collegio dei revisori contabili

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di garantire che l’attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dallo Statuto. Collabora con il Consiglio nello svolgimento della sua funzione di indirizzo e di controllo, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche in osservanza delle norme della finanza pubblica esprime pareri obbligatori sulle previsioni finanziarie e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni e predispone una relazione sullo schema di rendiconto della gestione.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente del Collegio stesso.
Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio, nonché i loro parenti e affini.

Art. 12 – Gruppi di Lavoro

I Gruppi di lavoro sono costituiti dal Consiglio su richiesta dettagliata e motivata di almeno tre Soci interessati a uno specifico settore di ricerca e di didattica di cui all’art. 2. Al fine di incentivare settori della ricerca forestale ancora poco presenti nel Paese, il Consiglio può istituire autonomamente Gruppi di lavoro specifici.
Il Consiglio nomina un coordinatore provvisorio di ogni Gruppo con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale viene nominato, con votazione a maggioranza semplice, il coordinatore del Gruppo, scelto tra i Soci. A fare parte dei Gruppi di lavoro possono essere chiamati anche non Soci, interessati ai temi di ricerca del Gruppo.
Il Consiglio scioglie un Gruppo di lavoro quando per oltre un biennio non abbia organizzato alcun evento o qualora l’operato del Gruppo risulti in contrasto con la lettera o con lo spirito dello Statuto dell’associazione.

Art. 13 – Entrate e patrimonio

Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote sociali, da sovvenzioni e contributi erogati da enti e privati, da donazioni e da lasciti, nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, così come risulta dal bilancio annuale.
L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Il patrimonio dell’associazione può essere costituito dai beni mobili e immobili.

Art. 14 – Ammissione dei soci

Coloro che chiedono di essere ammessi all’associazione presentano apposita domanda scritta. L’ammissione decorre dalla data di pagamento della quota sociale annuale. Il Consiglio, a suo insindacabile giudizio espresso a maggioranza semplice, si riserva la possibilità di non accettare l’ammissione del Socio.

Art. 15 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifiche allo Statuto sono formulate dal Consiglio all’unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci. Esse sono votate dall’Assemblea. Risultano accolte le variazioni approvate da almeno due terzi dei Soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno due terzi dei Soci presenti e votanti.

Art. 16 – Scioglimento

L’associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea se è presente la maggioranza assoluta dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno i due terzi dei Soci presenti e votanti.
L’Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento dell’associazione, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, pagate le spese.
La devoluzione del patrimonio dell’associazione avviene, in ogni caso, a favore di altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Regolamento

Un apposito Regolamento contiene norme per l’attuazione del presente Statuto. Il Regolamento ed eventuali successive modifiche vengono approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea.

Art. 18 – Norme di legge

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme e i principi riguardanti le associazioni di cui all’art. 36 del Codice Civile e al D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per le organizzazioni senza fini di lucro.