La dovuta diligenza dei prodotti dell’arboricoltura da legno
Pubblicato su: Forest@ – Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, vol. 21, pp. 55-59. [online] URL: https://foresta.sisef.org/contents/?id=efor4597-021&lang=it
Nell’Unione europea la commercializzazione di legno e prodotti derivati è da tempo subordinata al rispetto dei requisiti di legalità definiti dal Regolamento UE 995/2010 (EU Timber Regulation – EUTR) che introduce, per la prima volta, la dovuta diligenza forestale nell’ambito della legislazione ambientale comunitaria. L’ancora più innovativo Regolamento UE 2023/1115 (EU Deforestation Regulation – EUDR) che entrerà in attuazione il prossimo 30 dicembre, aggiunge alle ormai consolidate procedure di dovuta diligenza, anche l’obbligo di geolocalizzare le aree di raccolta del legname e di verificare l’assenza di deforestazione e degrado forestale.
L’arboricoltura da legno, estranea a tali fenomeni, contribuisce ad alleviare la pressione antropica sulle foreste naturali, producendo quote quantitativamente e qualitativamente significative di materia prima. In futuro, dato il crescente fabbisogno globale di legno, le colture fuori foresta sono destinate ad assumere un ruolo strategico sempre più importante, purché in equilibrio con gli altri usi del suolo e nel rispetto degli ecosistemi naturali. Fatte salve tali condizioni, la conformità normativa del legno di piantagione è più agevole da dimostrare rispetto a quella del materiale proveniente dalle foreste naturali, soggette a vincoli d’utilizzazione opportunamente più restrittivi. Ciò comporta una semplificazione di fatto della dovuta diligenza obbligatoria, necessaria a minimizzare i rischi ambientali e di legalità considerati dalla vigente legislazione comunitaria e questo lavoro intende dimostrarne le ragioni.
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